Art. 3.
(Pubblicità dei bilanci delle amministrazioni pubbliche).

      1. Anche al fine di attuare il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a pubblicare con le caratteristiche stabilite dall'articolo 53 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il proprio bilancio e il proprio rendiconto di esercizio sul proprio sito istituzionale e a trasmetterlo, in via telematica, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, evidenziando le spese per il funzionamento degli organi, le spese per il personale e le spese per i servizi.